BOLLETTINO
UFFICIALE
DELLA
REGIONE LAZIO
Roma, 20 agosto
1998
LEGGE REGIONALE 5 agosto 1998, n.32.
Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi
epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco.
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I - RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI
SPONTANEI E DI ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
Art.
1 - Finalità
Art. 2
- Ambito di applicazione
Art. 3 -
Limiti di raccolta
Art.
4 - Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei
Art. 5 -
Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei
Art. 6
- Raccoglitori professionali. Agevolazioni
Art. 7
- Autorizzazioni straordinarie
Art. 8 -
Autorizzazioni speciali
Art. 9 -
Modalità di raccolta
Art. 10 -
Divieti di raccolta
Art. 11 -
Limitazioni temporali
Art. 12 -
Comissione tecnico-consultiva
Art. 13
- Ispettorati micologici
Art. 14 -
Corsi di formazione
Art. 15 -
Vigilanza
Art. 16 -
Sanzioni
CAPO Il - COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
EPIGEI SPONTANEI E DEGLI ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
Art.
17 - Commercializzazione dei funghi epigei spontanei
Art. 18 -
Commercializzazione degli altri prodotti del sottobosco
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
Art.
19 - Disposizioni finanziarie
Art. 20 -
Abrogazione
Art. 21 -
Disposizioni transitorie
CAPO I
RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI E
DI ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
Art. 1
(Finalità)
1. Con la presente legge la Regione disciplina la raccolta e
la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto
dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993,
n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in
conformità con quanto previsto dall'articolo 10, quarto comma,
della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di altri prodotti del
sottobosco, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento
del patrimonio naturale regionale e la salute pubblica.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. I prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge
sono:
- funghi epigei spontanei;
- fragole;
- asparagi selvatici;
- bacche di mirto;
- bacche di ginepro;
- lamponi;
- mirtilli;
- corbezzoli.
Art. 3
(Limiti di raccolta)
1. La raccolta giornaliera procapite di funghi epigei
spontanei commestibili è determinata complessivamente in tre
chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico
esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini
immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni
minime del diametro del carpoforo:
a) Amanita caesarea (ovolo buono) cm. 4;
b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino) cm. 4;
c) Clitocybe geotropa (agarico geotropo) cm. 4;
d) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo) cm. 5;
e) Agaricus campestris (prataiolo) cm. 4;
f) Russula virescens (verdone) cm. 4.
Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata
in cm. 3.
3. I limiti di cui al comma 2 possono essere superati se il
raccolto è costituito da un solo cespo di funghi concresciuti.
4. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la
raccolta della Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, vale
a dire con velo universale privo di lacerazione naturale e
spontanea.
5. La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è
consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite
giornaliero di cinque esemplari per singola specie o varietà.
6. Per gli altri prodotti del sottobosco, di cui all'articolo
2, è consentita la raccolta giornaliera entro i seguenti limiti
per persona:
a) asparagi selvatici Kg. 1,000;
b) bacche di ginepro Kg. 0,200;
c) bacche di mirto Kg. 0,200;
d) corbezzoli Kg. 2,000;
e) fragole Kg 1,000;
f) lamponi Kg. 1,000;
g) mirtilli Kg. 1,000.
Art. 4
(Autorizzazione
alla raccolta dei funghi epigei spontanei)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al
possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione,
rilasciato dalla Provincia, che abilita a tale attività
sull'intero territorio regionale. La Provincia può delegare il
rilascio del tesserino ai Comuni.
2. Il tesserino, conforme ad un modello edito e distribuito
dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ha validità quinquennale decorrente dalla data
di rilascio.
3. Il tesserino deve contenere:
a) numerazione progressiva regionale;
b) data di rilascio;
c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;
d) indicazione della qualifica di raccoglitore (dilettante ovvero
professionale).
4. Il tesserino è personale e non cedibile e può essere
rilasciato a persone non minori di anni quattordici. Chiunque sia
in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di
legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il
titolare, per ottenere il duplicato del tesserino, deve
rivolgersi all'ente competente, dimostrando di aver provveduto
alla denuncia dell'avvenuta perdita alla autorità di pubblica
sicurezza.
5. La domanda di rilascio del tesserino, presentata all'ente
competente su apposito modulo, deve essere corredata di:
a) attestazione di frequenza di un corso di formazione
micologica della durata minima di dodici ore svolto dalle Aziende
Unità Sanitarie Locali (USL), dagli enti locali, dalle
associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e da
enti pubblici o privati, sulla base di uno schema unico di
programma approvato dal Presidente della Giunta regionale, su
proposta degli Assessori regionali competenti;
b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di
cui all'articolo 5, salvo quanto disposto dall'articolo 6.
6. L'attestazione di frequenza di cui al comma 5, lettera a),
non è richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e
forestali, in biologia e per i micologi.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui
al. comma 5, l'ente competente provvede al rilascio del tesserino
ovvero alla comunicazione della reiezione della domanda.
8. Il tesserino è rinnovabile alla scadenza a mezzo di
apposizione di visto, dietro presentazione all'ente competente di
domanda, su apposito modulo, con allegata copia della ricevuta di
versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5, salvo
quanto disposto dall'articolo 6.
9. L'ente che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del
tesserino può accertare, durante il periodo di validità dello
stesso, che persistano i requisiti richiesti ai fini del
riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale di
cui all'articolo 6.
10. Ciascuna Provincia determina annualmente, con
provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della
Regione (BUR), quattro giorni della settimana in cui è possibile
effettuare la raccolta, salvo quanto disposto dall'articolo 6.
11. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta,
purché accompagnati da persona munita di tesserino. I funghi
raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo
procapite giornaliero di raccolta consentito.
12. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo
annuale di cui all'articolo 5 devono essere esibiti, su
richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
Art. 5
(Contributo
annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei)
1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al
versamento, su conto corrente postale, di un contributo annuale
di lire 50mila a favore dell'ente preposto al rilascio del
tesserino regionale di autorizzazione, quale rimborso per le
spese sostenute dall'ente medesimo.
2. Il versamento, nonché il periodo di validità annuale del
contributo di cui al comma 1, è da riferirsi alla data di
rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di
autorizzazione.
3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora non
si eserciti l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.
Art. 6
(Raccoglitori
professionali. Agevolazioni)
1. Ai residenti nella Regione che effettuino la raccolta di
funghi epigei spontanei al fine di integrare il reddito
normalmente percepito e che appartengano alle categorie di cui al
comma 3 è riconosciuta la qualifica di raccoglitore
professionale.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale determina, con provvedimento
da pubblicarsi sul BUR, i criteri per accertare le condizioni di
interesse economico necessarie ai fini del riconoscimento della
qualifica di raccoglitore professionale.
3. Le categorie di residenti alle quali può essere
riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale sono:
a) coltivatori diretti a qualunque titolo;
b) coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi
gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
c) soci di cooperative agricolo-forestali.
4. Ai raccoglitori professionali sono accordate le seguenti
agevolazioni:
a) accesso alla raccolta dei funghi in ogni giorno della
settimana;
b) deroga al limite quantitativo giornaliero, fino ad un massimo
del triplo della quantità di cui all'articolo 3, comma 1;
c) esenzione dal pagamento del contributo annuale di cui
all'articolo 5;
d) possibilità di costituire, subordinatamente alla
autorizzazione di cui al comma 5, aree delimitate da apposite
tabelle ove la raccolta dei funghi a fini economici è
consentita, in via esclusiva, senza limitazioni quantitative e
temporali.
5. La Provincia può autorizzare, previo parere della
Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, sentiti i
Comuni e le Comunità montane interessati, la costituzione delle
aree di cui al comma 4, lettera d), per una quota di territorio
provinciale classificato montano non superiore, in via
sperimentale, al 5 per cento, dietro presentazione di domanda
corredata di un piano di conduzione silvo-colturale dei terreni
interessati, al fine di garantire il mantenimento delle
condizioni di equilibrio idrogeologico e la capacità di
autorigenerazione dell'ecosistema. L'autorizzazione, valida per
un periodo di sei anni e rinnovabile alla scadenza, e
preferibilmente rilasciata ai raccoglitori professionali
residenti nei Comuni in cui è localizzata l'area da delimitare
per la raccolta riservata dei funghi a fini economici.
6. Per ottenere le agevolazioni di cui al comma 4, i
raccoglitori professionali devono corredare la domanda di
rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di
autorizzazione, oltre che di quanto previsto all'articolo 4, di:
a) documentazione comprovante l'appartenenza ad una delle
categorie di cui al comma 3;
b) copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno
precedente.
7. La Provincia, al fine di tutelare l'attività di raccolta
dei funghi epigei spontanei nei territori classificati montani,
può determinare, previo parere dei Comuni e delle Comunità
montane interessati, le zone ricomprese in detti territori ove la
raccolta è consentita ai soli residenti con le agevolazioni di
cui al comma 4, lettere b) e c).
Art. 7
(Autorizzazioni straordinarie)
1. Ai residenti nella Regione sprovvisti del tesserino
regionale di autorizzazione sono rilasciate, a richiesta,
dall'ente competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
autorizzazioni straordinarie nominative, gratuite e giornaliere,
in numero non superiore a cinque per ciascun anno solare, valide
per la raccolta di funghi epigei spontanei sull'intero territorio
regionale esclusivamente in compagnia di soggetti muniti di
tesserino.
2. I residenti in altre Regioni possono richiedere, nel
rispetto di un numero massimo determinato annualmente dalla
Giunta regionale, un'autorizzazione annuale valida per la
raccolta dei funghi epigei spontanei sull'intero territorio
regionale. Per ottenere l'autorizzazione di cui al presente
comma, deve essere presentata apposita domanda, corredata dalla
documentazione di cui all'articolo 4, comma 5, ad una delle
amministrazioni provinciali della Regione.
Art. 8
(Autorizzazioni speciali)
1. Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi
scientifici o didattici, sentita la commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, può rilasciare
autorizzazioni speciali nominative, a titolo gratuito, valevoli
su tutto il territorio regionale, per la raccolta di funghi
epigei spontanei. Tali autorizzazioni hanno validità per un
periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone
ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è
rilasciata dall'ente gestore, sentita la commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 12.
2. Le autorizzazioni speciali di cui al comma i possono essere
rilasciate ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o
regionale, ad aziende USL e ad istituti scolastici ed organismi
scientifici, in occasione di mostre, seminari ed altre
manifestazioni di particolare interesse micologico e
naturalistico.
3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni speciali i
soggetti di cui al comma 2 devono presentare, entro il 31 gennaio
di ciascun anno, all'Assessorato regionale competente in materia
di agricoltura, ovvero all'ente di gestione del parco o della
riserva naturale, apposita domanda corredata da un calendario
ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono
richieste.
4. Alla fine di ogni anno i soggetti beneficiari delle
autorizzazioni speciali di cui al presente articolo devono
documentare le attività e gli studi effettuati.
5. Le autorizzazioni speciali di cui al presente articolo
possono essere revocate dallo stesso organo che le ha rilasciate
in caso di accertata irregolarità.
Art. 9
(Modalità
di raccolta)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri
prodotti del sottobosco è vietata durante le ore notturne, da
un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri
prodotti del sottobosco è vietato l'uso di rastrelli, uncini o
altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno,
il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
3. E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora
fungina anche delle specie non commestibili.
4. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le
caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura
determinazione della specie. E' fatto obbligo ai raccoglitori di
pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di
riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a
consentire la dispersione delle spore. E' vietato in ogni caso
l'uso di contenitori di plastica per tutti i prodotti del
sottobosco.
5. E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di
commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per
opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione
ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche
colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino
dello stato dei luoghi.
Art. 10
(Divieti
di raccolta)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri
prodotti del sottobosco è vietata:
a) nelle riserve naturali integrali regionali;
b) nelle aree ricadenti in parchi e riserve naturali regionali,
individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale,
su proposta degli enti locali interessati e sentita la
commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, per motivi
silvo-colturali ovvero perché ritenute di particolare valore
naturalistico o scientifico;
d) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e riserve naturali
statali, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di
gestione.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi
privati per tutta la loro estensione, e nei terreni di pertinenza
degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100
metri, salvo che ai proprietari.
3. E' vietato inoltre raccogliere i funghi e gli altri
prodotti del sottobosco nelle aree urbane a verde pubblico e per
una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità
pubblica, nonché nelle aree recuperate da ex discariche e nelle
zone industriali.
Art. 11
(Limitazioni temporali)
1. La Giunta regionale, sentita la commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, su richiesta delle
Province, dei Comuni e delle Comunità montane, può disporre
limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi alla
raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del
sottobosco nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema
modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici ed abiotici che
regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse
componenti floristiche del sistema interessato.
2. La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la
raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di
estinzione dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo 12, su segnalazione degli enti locali, degli
istituti scientifici universitari e delle associazioni
micologiche di rilevanza nazionale o regionale.
Art. 12
(Comissione
tecnico-consultiva)
1. E' istituita una commissione tecnico-consultiva per la
tutela dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del
sottobosco. La commissione dura in carica quattro anni ed è
composta da:
a) l'assessore regionale competente in materia di agricoltura,
o un suo delegato, che la presiede;
b) l'assessore regionale competente in materia di ambiente, o un
suo delegato;
c) due docenti universitari esperti in materie naturalistiche e
forestali;
d) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) due rappresentanti delle associazioni micologiche di rilevanza
regionale;
f) due responsabili degli ispettorati micologici di cui
all'articolo 13.
2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della
Giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1,
lettere d) ed e), è effettuata sulla base di una terna di
nominativi designati, entro quindici giorni dalla richiesta, da
ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate.
3. La commissione:
a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle
competenze di cui alla presente legge;
b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche
iniziative regionali di ricerca, studio ed informazione inerenti
i prodotti disciplinati dalla presente legge;
c) elabora ogni anno la rilevazione statistica ed il monitoraggio
sullo stato dei prodotti del sottobosco disciplinati dalla
presente legge, avvalendosi dei settori dell'amministrazione
regionale competenti in materia di agricoltura.
Art. 13
(Ispettorati
micologici)
1. Presso ogni azienda USL è istituito un centro di controllo
micologico pubblico denominato ispettorato micologico, con
funzioni, tra l'altro, di informazione, identificazione e
controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione,
nonché di supporto tecnico agli ospedali in caso di
intossicazione.
2. Gli ispettorati micologici sono istituiti utilizzando
strutture già operanti e personale già dipendente delle aziende
USL.
3. Gli ispettorati micologici possono avvalersi, tramite
apposita convenzione, ed escludendo in ogni caso l'instaurazione
di rapporti di lavoro dipendente, della collaborazione delle
associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale per
lo svolgimento delle funzioni di riconoscimento delle specie
fungine destinate all'autoconsumo e per altre attività.
Art. 14
(Corsi di formazione)
1. Le Province, i Comuni, le Comunità montane, le aziende
USL, le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o
regionale e gli enti pubblici o privati organizzano e svolgono,
nell'ambito della programmazione regionale in materia di
formazione professionale, corsi di formazione micologica
finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 4,
comma 5, lett. a), ovvero corsi per il conseguimento
dell'attestato di micologo secondo i criteri e le modalità di
cui al decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n.
686, anche in vista della assegnazione di personale agli
ispettorati micologici.
Art. 15
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è
demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei
antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle
guardie venatorie provinciali, agli organi di Polizia urbana e
rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione
delle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di
custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle
guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima,
aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.
2. Le guardie giurate volontarie, addette ai compiti di
vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed essere riconosciute dal Prefetto
competente per territorio.
3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza
viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.
Art. 16
(Sanzioni)
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al
presente capo, salve le sanzioni più severe eventualmente
stabilite dalle leggi vigenti, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
a) da lire 100mila a lire 200mila per chi:
1) esercita la raccolta senza avere versato
il contributo annuale di cui all'articolo 5;
2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di
raccolta di cui all'articolo 3;
b) da lire 100mila a lire 300mila per chi:
1) esercita la raccolta dei funghi in giorni
della settimana diversi da quelli stabiliti dalla Provincia
ai sensi dell'articolo 4, comma 10;
2) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai
sensi dell'articolo 11;
3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai
sensi dell'articolo 6, comma 5;
c) da lire 200mila a lire 600mila per chi:
1) esercita la raccolta dei funghi senza il
prescritto tesserino regionale di autorizzazione;
2) esercita la raccolta dei funghi nelle aree vietate a norma
dell'articolo 10;
3) contravviene le disposizioni relative alle modalità di
raccolta di cui all'articolo 9;
4) procede alla tabellazione di aree per la raccolta
riservata dei funghi a fini economici senza regolare
autorizzazione;
d) da lire 50mila a lire 100mila per le
violazioni delle disposizioni di cui al presente capo non
espressamente sanzionate.
2. La mancata od inadeguata applicazione del
piano di conduzione di cui all'articolo 6, comma 5, la cessione o
l'affitto comunque denominati dell'area tabellata a raccolta
riservata od il mancato rispetto delle altre disposizioni
eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata dalla
Provincia, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa
pecunaria da lire 600mila a lire 1milione 200mila e la revoca
dell'autorizzazione medesima.
3. Ogni violazione delle disposizioni di cui al
presente capo, fermo restando l'obbligo della denuncia
all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni
qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca
del prodotto raccolto che deve essere consegnato ad enti di
beneficenza ed assistenza ovvero ai soggetti titolari delle aree
tabellate a raccolta riservata nel caso di prodotto raccolto
nelle aree medesime.
4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui
al comma 1, lett. c) nn. 2 e 3, l'autorizzazione alla raccolta
dei funghi è sospesa per un periodo di un anno.
5. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di
cui al presente capo e per l'irrogazione delle relative sanzioni
si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre
1981, n. 689 e nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.
6. Delle sanzioni comminate per le violazioni di cui al comma
1, lett. c),nn. 2 e 3, viene apposta annotazione sintetica sul
tesserino regionale di autorizzazione.
CAPO Il
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI
SPONTANEI
E DEGLI ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
Art. 17
(Commercializzazione
dei funghi epigei spontanei)
1. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è soggetta
ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente agli
esercenti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie
fungine commercializzate a seguito di superamento di
esame-colloquio da sostenersi presso i competenti servizi delle
aziende USL.
2. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è inoltre
soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dai competenti
ispettorati micologici di cui all'articolo 13, che deve, tra
l'altro,indicare provenienza, specie e quantitativo in peso dei
funghi oggetto del controllo.
3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni
confezione, che deve contenere una sola specie fungina, ed
accompagna il prodotto in tutte le fasi della
commercializzazione.
4. I funghi devono essere presentati al controllo a singolo
strato, suddivisi per specie e in apposti imballaggi da destinare
alla vendita.
5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto
del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con
apposito provvedimento può integrare l'elenco delle specie
fungine riconosciute idonee alla commercializzazione di cui
all'allegato I del D.P.R. medesimo.
6. Per quanto non previsto nel presente capo si applicano le
norme di cui al D.P.R. 376/1995.
Art. 18
(Commercializzazione degli altri prodotti del sottobosco)
1. La commercializzazione dei prodotti del sottobosco, diversi
dai funghi epigei spontanei, disciplinati dalla presente legge è
regolata dalle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n.
283 e successive integrazioni e modificazioni, ed al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per
l'anno finanziario 1998, la spesa di lire 50 milioni.
2. La spesa di lire 50 milioni di cui al comma 1 per
l'esercizio finanziario 1998 viene iscritta, in termini di
competenza e di cassa, sui seguenti capitoli di nuova istituzione
del bilancio di previsione regionale:
cap. 21175
"Spese per l'istituzione e per il funzionamento della
commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12 della legge
regionale n. 32/98 " per lire 25 milioni;
cap. 24241
"Spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di
formazione previsti dall'articolo 14 della legge regionale n.
32/98 " per lire 25 milioni;
3. Alla copertura finanziaria della spesa autorizzata per
l'anno 1998 si provvede con la riduzione di pari importo del
capitolo di spesa n. 21349 (Spesa per l'attuazione di interventi
promozionali finalizzati alla commercializzazione dei prodotti
agricoli e zootecnici del Lazio) del bilancio di previsione per
l'anno finanziario 1998.
4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio
regionale 1998 viene istituito un apposito capitolo con la
seguente denominazione:
cap. 02120
"Proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle
disposizioni in materia di raccolta di funghi epigei spontanei e
di altri prodotti del sottobosco".
5. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge le entrate di cui al comma
4 sono utilizzate anche per l'attuazione di interventi di tutela
del patrimonio boschivo e forestale.
6. Per gli anni finanziari successivi al 1998 si provvede con
la legge di approvazione del bilancio.
Art. 20
(Abrogazione)
1. La legge regionale il settembre 1989, n. 58 è abrogata.
Art. 21
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, relative alla
necessità del tesserino regionale di autorizzazione per la
raccolta dei funghi epigei spontanei si applicano a decorrere dal
10 gennaio 1999.
2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano già frequentato un corso di formazione micologica
della durata minima di dodici ore possono, ai fini del rilascio
del tesserino regionale di autorizzazione, esibire la relativa
attestazione.
3. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale, con provvedimento da
pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, verifica,
sentite le Province ed acquisito il parere della commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, la congruità del
limite territoriale percentuale di cui all'articolo 6, comma 5, e
provvede all'eventuale rideterminazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Lazio.
Data a Roma, addì 5 agosto 1998
BADALONI
Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 31
luglio 1998.